DETENZIONE DELLE MUNIZIONI

NORMATIVA (DETENZIONE, ACQUISTO, USO)

  • 17/02/2019

E' da sempre uno degli argomenti più discussi su tutti i forum per la sua complessità; per altro per la semplicità con cui si può affrontare senza impazzire o senza avere il dubbio di non essere in regola non è difficile comprenderne il funzionamento. Alla disinformazione troppo spesso contribuiscono armieri poco preparati o non aggiornati che "le sparano grosse" mettendo in difficoltà o in errore i clienti e gli ignari detentori di armi e MUNIZIONI. Abbiamo già parlato della detenzione delle armi in altro articolo e delle limitazioni imposte sulle licenze di porto d'armi. Ora viene il momento di chiarire la normativa sulla detenzione delle MUNIZIONI. Essa è una delle più semplici cose da fare in assoluto ma ancora oggi molti non sanno come questa debba essere fatta perchè non sfruttano a pieno le possibilità che la Legge da ad ogni buon sportivo: ecco che una volta per tutte vogliamo dirvi tutta la verità sulla detenzione, l'acquisto e il trasporto delle MUNIZIONI.


MUNIZIONI CIVILI

Tutti sappiamo cosa cono le "MUNIZIONI", dette anche cartucce. Sono reperibili in qualsiasi armeria presentando una licenza valida per l'acquisto, porto d'armi o nulla osta. Sono acquistabili tutte le MUNIZIONI prodotte per il mercato civile dal cal. 0 (zero) al 12,7mm. con esclusione quindi delle cartucce prodotte per l'esercito o che hanno proiettile perforante, incendiario, tracciante, esplosivo, a emissione di gas o espansivo, quest'ultimo però è consentito per il tiro sportivo e la caccia, si troveranno quindi in commercio particolari MUNIZIONI prodotte proprio a tali scopi.

LA NORMATIVA VIGENTE
Ripassiamo insieme pronti a ribattere con Legge alla mano a chi da informazioni errate

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 Art. 12. Disposizioni in materia di armi 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di MUNIZIONI di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. Non sono computate le MUNIZIONI acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.

Prima regola da ricordare, le MUNIZIONI acquistate nei poligoni vanno utilizzate al loro interno e non possono essere portate a casa. (chi lo fa ... lo fa solo a suo rischio personale). Queste MUNIZIONI non sono soggette a denuncia e non fanno alcun cumulo perchè sono acquistate e usate nell'immediato. Sulla licenza di Porto d'armi può essere indicato dal Questore il numero massimo di MUNIZIONI acquistabili durante la sua validità, nel 90% dei casi si tratta di un timbro apposto su tutti i PdA che limita le MUNIZIONI da caccia a 1500, quindi non spaventatevi se lo vedete sul vostro PdA, è tutto normale.

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Art. 1 Sono MUNIZIONI da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle ARMI da guerra.

Art. 2 Le MUNIZIONI a palla destinate alle ARMI da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferichemarcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Semplice norma che ci spiega quali sono le MUNIZIONI vietate o da guerra, le loro caratteristiche (es: perforanti) tra cui le capsule sferiche marcatrici (quelle da baint ball) diverse da quelle consentite, come se una pallina piena di vernice di dimensioni diverse diventi una cartuccia da guerra, ma così è effettivamente; fortunatamente alcune sentenze hanno invece sancito che i bossoli vuoti non possono essere considerati munizione da guerra.
Tra le cartucce da guerra sono indicate anche quelle espansive ma, una direttiva Europea stabilisce che per uso sportivo e caccia queste siano consentite.

Art. 11-bis Tracciabilita' delle ARMI e delle MUNIZIONI
1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle MUNIZIONI di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle MUNIZIONI medesime.

Quando andate a comprare le vostre cartucce in armeria, l'armiere segna sul proprio registro la vostra identità e il n. di PdA, questo da oggi rimane per cinquanta anni sul quel registro ...... L'acquisto delle MUNIZIONI quindi, anche se soggetto a denuncia solo al primo acquisto, verrà sempre indicato su un registro e un giorno potrebbero chiedervi dove sono finite quelle migliaia di cartucce che avete acquistato 20...30 anni prima. (follia di una legislazione anti armi)
Non è uno scherzo ma per altro la Legge non impone al privato cittadino di ricordare dove spara ogni sua cartuccia. E' chiaro che se sono state sparate pochi giorni prima se ne avrà un ricordo chiaro, ma per le altre non ci sarà certo un chiaro ricordo.

Art. 20-bis Omessa custodia di ARMI.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano inpossesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone ancheparzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nelmaneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo commadell'articolo 2, MUNIZIONI o esplosivi diversi dai giocattoli piricie' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, conl'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle ARMI,MUNIZIONI ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie perimpedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto finoad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

La custodia delle MUNIZIONI segue le regole imposte per quella delle armi.

Art. 22. Locazione e comodato di ARMI
Non e' consentita la locazione o il comodato delle ARMI di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di ARMI per uso scenico, ovvero di ARMI destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di ARMI o MUNIZIONI ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La Legge non consente il comodato delle MUNIZIONI per il semplice motivo che un comodato prevede una restituzione (es: un fucile) ma le MUNIZIONI una volta sparate non potrebbero essere restituite e quindi non si tratterebbe di un prestito ma di una reale cessione: quindi per le MUNIZIONI è consentita la sola cessione.

Art. 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di MUNIZIONI
E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di ARMI regolarmente denunziate, detiene MUNIZIONI per ARMI comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Ma è il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 che ci informa dei limiti sulla detenzione con Art. 97 che cita: Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, (si riferisce alla licenza di deposito) esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.

Questi sono due articoli importanti, il primo (art. 26 Legge 110/75) sancisce che 1000 cartucce a pallini sono una dotazione base non soggetta a denuncia di ogni possessore di licenza di PdA; la seconda (art. 97 del TULPS) che chiunque in possesso di regolare PdA può detenere e trasportare fino a 1500 cartucce da caccia e fino a 200 cartucce per arma corta (tra queste finiscono anche le cartucce non da caccia), quindi la detenzione totale di munizioni tra quelle per arma corta e per arma lunga è di 1700 cartucce.

ACQUISTO E DETENZIONE:

Il TULPS con il suo Art.38 specifica come comportarsi quando si acquistano armi, MUNIZIONI, polveri da sparo e caricatori:
- Chiunque detiene ARMI, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, (Aggiornamento 2017) MUNIZIONI finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.aggiornato DL.121/13. Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di ARMI artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle ARMI loro consentite.
La  denuncia  e'  altresi' necessaria per i soli CARICATORI in  grado  di  contenere  un  numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successivemodificazioni . L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. Chiunque detiene le ARMI di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’ARMI, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle ARMI denunciate, ai sensi dell’articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle ARMI deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
(*) AGGIORNATO DIC.2017).

E' molto chiaro, se si detiene un arma o una munizione e dal 4 novembre 2015 anche un caricatore per armi lunghe che contiene più di 10 colpi o per armi corte che contiene più di 20 colpi, se ne deve fare immediata denuncia alle autorità. Con le nuove norme (2011/12) lo si deve fare entro 72 ore dal momento in cui se ne è venuti in possesso legittimamente. Ciò non vuol dire che se si acquistano 100 cartucce dall'armiere e si sparano al poligono prima delle 72 ore necessarie a produrre la denuncia, questa NON si debba fare visto che l'armiere ha ormai segnato il vostro acquisto e quindi il possesso, ma molte Questure in questo caso dichiarano che nulla si dovra fare dato che è decaduto l'atto di detenzione delle stesse; (quindi informatevi prima presso la V.s. Questura): ATTENZIONE non confodete mai la denuncia di acquisto con quella di detenzione, sono due cose ben distinte, spieghiamo bene: negli anni deterrete sempre nella vostra abitazione lo stesso numero di MUNIZIONI (es: 200 cartucce per pistola o 1500 per caccia) ma con il tempo ne acquisterete in totale migliaia e migliaia ma la denuncia di detenzione non varierà, la denuncia di vendita la farà l'armiere di volta in volta provvedendo egli stesso alla comunicazione alle autorità. Se però acquistate per la prima volta e non avete ancora denunciato munizioni o superate il quantitativo precedentemente denunciato, dovete comunque provvedere alla denuncia o alla variazione anche se le sparate entro le 72 ore.

 

Ora abbiamo un idea più chiara, come visto il Regio Decreto n°635 o anche meglio conosciuto come TULPS, specifica che si possono detenere senza licenza (di deposito MUNIZIONI ed esplosivi) e traportare fino a 1500 cartucce da caccia e fino a 200 cartucce non da caccia, quindi un totale di 1700 cartucce cariche a palla a cui si possono affiancare le 1000 a pallini in dotazione cui non si deve fare denuncia.

DETENZIONE: Per detenere le MUNIZIONI non si ha bisogno di porto d'armi ma semplicemente, (come impone la legge), di provvedere a fare denuncia di detenzione (il PdA serve solo ad acquistarle se a palla). Quando compriamo le MUNIZIONI (e per farlo allora si che ci vuole la licenza di acquisto, cioè un porto d'armi o un nulla osta) siamo invece soggetti a controllo, come detto le cartucce a palla per armi lunghe o corte infatti, vengono rigorosamente segnate su apposito registro dall'armiere che poi provvede a informare la Questura delle vendite della giornata. Naturalmente è con il porto d'armi che; possiamo trasportarle in qualsiasi luogo, ad esempio possiamo acquistare le cartucce con il solo nulla osta e trasportarle a casa (per cui non vi è bisogno di porto d'armi) ma per trasportarle in altre destinazioni, come per andare a sparare anche solo usando un arma affittata sul posto, si deve avere la licenza di trasporto, quindi un porto d'armi valido. Le licenze di porto d'armi o il nulla osta servono per l'acquisto di questi materiali, MUNIZIONI e polveri da sparo, per il loro trasporto (che implica una detenzione anche se limitata nel tempo) si deve essere in possesso di regolare licenza. (Attenzione: parliamo sempre di MUNIZIONI e non di armi). Quindi: tutti possiamo detenere denunciandole, fino a 1500 cartucce a palla unica che siano adatte all'uso venatorio e fino a 200 cartucce a palla per pistola (o meglio, non da caccia). A questo punto è chiaro che durante il trasporto, avendo una mera detenzione delle MUNIZIONI, queste fanno cumulo con quelle eventualmente detenute già a casa. Quindi attenzione ad avere più cartucce di quante consente la Legge, (es: 200 per arma corta). Avere 200 cartucce per arma corta a casa e passare in armeria ad acquistarne 100 prima di andare a sparare implica già un errore dato che nel momento che si trasporteranno tali MUNIZIONI si sarà in possesso di 300 cartucce (le 100 acquistate più le 200 a casa).

ATTENZIONE: per la detenzione delle cartucce in .22LR vedere questo ARTICOLO.

Perchè parliamo di palla unica ?
Perchè le MUNIZIONI da caccia si possono sudividere in MUNIZIONI a palla unica o spezzata, queste devono essere denunciate solo se superano la quantità di 1000 pezzi mentre quelle a palla unica devono essere denunciate in qualsiasi quantità esse si trovino.
Le 1500 cartucce detenibili per uso di caccia sono limitate alle MUNIZIONI per arma lunga e che siano utilizzabili a scopo venatorio, quindi tra esse non possono esserci MUNIZIONI per arma corta (anche se in calibro da caccia). La norma che specifica tutto questo è inglobata nella Legge Quadro:

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

Questa norma stabilisce anche che le MUNIZIONI per canna liscia, tutte, sono MUNIZIONI sempre da caccia. (da queste si devono oggi escludere le moderne antisommossa o a palla in gomma). Altro appunto da tenere a mente, molte Questure ritengono le cartucce a pallettoni alla stregua di quelle a palla e vogliono si denuncino, quindi se pur non sia contemplato dalle norme che sono invece ben chiare informatevi prima, inoltre quelle a pallini spesso vengono conteggiate comunque nel cumulo delle 1500 da caccia: chiedete sempre prima in Questura.

Ora che ci siamo posti dei limiti abbastanza precisi ed abbiamo capito quali sono le licenze che ci permettono di acquistare le MUNIZIONI mentre per detenerle abbiamo solo il dovere di denunciarle, perfezioniamo la cosa: possiamo detenere 1500 cartucce da caccia e 200 per pistola la somma arriverà a 1700 cartucce, una circolare, la 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 stabilisce che il limite massimo di MUNIZIONI detenibile dal singolo cittadino autorizzato è e non può superare le 1500 cartucce, limite destinato alle sole MUNIZIONI per caccia oltre il quale ci si deve munire di autorizzazione Prefettizia di deposito di MUNIZIONI. La stessa circolare stabilisce che le MUNIZIONI devono essere custodite in idoneo contenitore atto a garantire la non accessibilità.

Fino a qui si è parlato di cartucce a palla ma, dove sono finite quelle a pallini ? Secondo la norma se non superano la quantità di 1000 pezzi non vanno denunciate e quindi sembra non debbano fare computo su quelle già detenute ma il condizionale è d'obbligo e quindi sarebbe consigliabile considerare il limite di 1500 cartucce contando tutte le cartucce di cui si dispone da caccia a palla o a pallini, specialmente se queste ultime superano la quantità di 1000 pezzi, (naturalmente) meglio essere sempre troppo scrupolosi, in verità il computo andrebbe fatto solo con quelle cartucce a pallini che superano le 1000 unità e che vanno denunciate. Qui naturalmente le interpretazioni si sbizzarriscono ma cerchiamo di non andare oltre certi limiti anche in questo, del resto 1500 cartucce per un cacciatore o uno sportivo sono più che sufficienti.

Solo la circolare 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006 chiarisce che chi è in possesso di regolare porto d'armi e ha licenza di detenzione per agonisti (quella che permette la detenzione fino a 1500 cartucce per arma corta), può detenere sia le 1500 cartucce ammesse dal titolo autorizzativo per agonista aggiungendovi le 200 ammesse dal titolo autorizzativo del porto d'armi, insomma due titoli due detenzioni. Questa circolare precisa che questa detenzione riguarda unicamente cartucce per arma corta. In ogni caso le cartucce vanno sempre denunciate perchè non è la licenza di porto d'armi che ne permette la detenzione ma la denuncia, infatti la licenza ne permette sempre e solo l'acquisto e il trasporto. Le sole licenze Prefettizie di deposito, sia esse per armeria o per agonisti, permettono di detenere (con denuncia) un quantitativo maggiore di MUNIZIONI in rapporto a quello indicato dalla legge e solo per quel tipo di munizione. Si avrà cosi addirittura la possibilità di detenere: 200 cartucce per arma corta più 1500 cartucce da caccia più 1500 cartucce per arma corta(per agonismo) arrivando a poter avere un deposito di ben 3200 cartucce. E' azzardato però dire che si possono detenere 3200 cartucce pensiamo invece sia logico attenersi alla disposizione della propria Questura, solitamente il limite massimo è di 1500 innalzabile a 3000 se si è in possesso di licenza da agonista più normale porto d'armi, ma meglio specificarlo anche nelle denunce di detenzione.

Le cartucce a salve, se si possono camerare in armi comuni, sportive o da caccia, (nelle armi vere per capirci) vanno denunciate e sommate a quelle già detenute. Ricordiamo a tal proposito che il testo letterale delll’art. 679 C.P.  è il seguente:
Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a  € 371. Inoltre la legislazione ritiene MUNIZIONI a tutti gli effetti anche quelle a salve che possono essere camerate nelle armi comuni (cioè, comuni, sportive e da caccia). Dal novembre 2015 anche omettere di denunciare i caricatori comporta tale rischio.

La circolare 557/PAS.10611-10171(1) del 7 agosto 2006 precisa che non si devono comunicare alle autorità variazioni in diminuzione nella quantità di MUNIZIONI detenute ma solo in aumento, quindi una volta sparate le proprie cartucce si possono acquistare o semplicemente si può rimanere immobili detenendo un quantitativo minore o nullo di cartucce. Si può provvedere in qualsiasi momento a riacquistarle (reintegro) o ricaricarle.

Le MUNIZIONI vanno trasportate separate dalle armi, in scatole, borse o valigie chiuse come si fa anche per l'arma, il trasporto è limitato alla detenzione per cui si possono trasportare fino a 200 cartucce per arma corta o fino a 1500 per caccia (art.97 TULPS). Solo chi è in possesso della licenza da agonista può trasportare fino a 600 cartucce per arma corta o non da caccia (nello specifico le classiche .22lr. spesso considerate anche per arma lunga sono invece da considerarsi come munizione non da caccia, quindi informarsi sempre prima in Questura).


(Circolare n.559/C.117464.10171(1) )
L'art. 12 del DL 306/92 è uno dei più odiati in molte regioni "NEL PERMESSO DI PORTO D'ARMI E NEL NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 55, TERZO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, È INDICATO IL NUMERO MASSIMO DI MUNIZIONI DI CUI È CONSENTITO L'ACQUISTO NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL TITOLO." un vero flagello per molti tiratori che si vedono limitare la possibilità di acquisto di MUNIZIONI e l'obbligo quasi assoluto di ricaricarsele o acquistarle presso il poligono di tiro. La norma nata per contrastare la criminalità dilagante ha solo colpito gli onesti che le MUNIZIONI le acquistano in armeria con regolare licenza non certo per i fuorilegge che le MUNIZIONI le acquistano al mercato nero. E' però da rendere noto che questo Decreto Legge non è mai stato attuato e finalmente il Ministero lo ha chiarito con Circolare del 6 sett.2012 bloccando questo abuso da parte di molte Questure. Ricordiamo però che con Circolare n.559/C.11764.10171(1) (pari numero della precedente del giugno 1992), il Ministero precisava che la limitazione della detenzione delle MUNIZIONI era già sancita dal'Art.26 della Legge 110/75.

Questa è un po' la guida per l'utente, un ottimo aiuto per chi non è estremamente esperto, sono chiaramente contestabili alcune affermazioni o alcuni limiti che abbiamo indicato ma questi garantiscono al di la di ogni interpretazione legislativa, di non incappare in controlli che potrebbero sfociare in denunce.

Terminiamo con l'indicare quali sono le MUNIZIONI per caccia detenibili in numero massimo di 1500: circolare 559/C-50.065-E-97 del 6 maggio 1997 e relativa Legge Quadro sulla caccia (Legge 157/92) e nuova Legge 204/2010

Sono MUNIZIONI da caccia:
tutte le MUNIZIONI per canna liscia dal cal. 12" al più piccolo .410
tutte le cartucce metalliche di calibro superiore a 5,6mm.
tutte le MUNIZIONI metalliche di calibro uguale a 5,6mm ma con bossolo lungo almeno 40mm.
queste determinano anche quali sono le armi da caccia detenibili in numero illimitato, cioè tutte quelle armi comuni lunghe che possono camerare MUNIZIONI nelle misure sopra indicate.
Attenzione: sono escluse dall'annovero le armi lunghe classificate sportive non tanto perchè non sono da caccia ma perchè la Legge vieta il PORTO delle armi sportive il che impedisce di usarle (portarle) a caccia ma ciò non fa delle relative MUNIZIONI (ad es: .308 win.) delle MUNIZIONI NON da caccia, quindi chi ha un arma sportiva in calibro da caccia, non può usarla a caccia ma la detenzione delle relative MUNIZIONI è sempre limitata a 1500 cartucce totali.
La nuova norma inti terrorismo ha anche escluso dall'uso venatorio le armi classificate B7, che come quelle sportive non possono essere usate a caccia ma non le loro MUNIZIONI.
Infine non possono essere usate per caccia MUNIZIONI in calibro inferiore a 5,6mm. e armi per esse camerate

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85
Art. 3. Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva.

ATTENZIONE: le MUNIZIONI nate e prodotte espressamente per armi corte, ad es: il 9x21; 9x19; .45acp e spesso camerate in armi lunghe, pur potendosi considerare (e usare) da e per caccia non possono essere detenute in numero superiore a 200.
Circolare 557/PAS/10900(27)9 OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". Da ultimo, al comma 7, viene posto - a partire dal 1° luglio 2011 - nei confronti dei detentori di fucili da caccia che utilizzano MUNIZIONI di armi corte, il limite detentivo previsto per queste ultime (200 e non 1500) all'art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S.

Un importante affermazione ci giunge dalla circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39) del 27 marzo 1999 che, in riferimento alla ricarica casalinga o privata, stabilisce che questa non è vietata da alcuna norma e che le MUNIZIONI frutto di questa attività non devono sottostare alle norme cui fa riferimento la Legge 509 del 06/12/1993 che stabilisce il controllo del Banco di Prova. Ciò ferma subito quanti Presidenti di società di tiro impongano il controllo sulle MUNIZIONI ricaricate. Va da se che sia comunque vietato produrre anche privatamente MUNIZIONI "vietate", cioè incendiarie, traccianti, esplosive, perforanti, ecc..ecc.. E' anche chiaro che non siano da sottoporre a prova tutti i lotti di cartucce prodotti ma solo quelli che hanno caratteristiche diverse da quelli già sottoposti a prova.

E' vietata la detenzione e l'uso di proiettili perforanti, traccianti, esplosivi, ecc. (considerati da guerra) con esclusione di quelli espansivi che una direttiva Europea, recepita tardi dal nostro Paese, ha reso utilizzabili per tiro sportivo e per caccia. Per difesa, comunque ne è sconsigliato l'uso (giuridicamente) ma si possono usare proiettili in piombo, semincamiciato (non espansivo) e incamiciati, ma la predetta Circolare n.559/C.117464.10171(1) afferma che è vietata la vandita e la produzione di MUNIZIONI a palla espansiva, chiaramente ciò non è riferito a MUNIZIONI destinate alla caccia e al tiro al bersaglio.

La norma non fa distinzione tra MUNIZIONI a pallini o a pallettoni per cui tutte queste non devono essere denunciate se non superano il numero di 1000 cartucce intendendosi quali MUNIZIONI spezzate.

Detenzione e ricaricamento: quantità cartucce e polveri